Agevolazioni
Gli impianti connessi alla rete elettrica di distribuzione godono da tempo di agevolazioni statali volte a promuoverne l'utilizzo.
INCENTIVI
il Ministero per lo Sviluppo Economico tra il 2005 e il 2013 ha emanato 5 decreti noti come Conti Energia nei quali venivano definite tariffe incentivanti per premiare l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. Il quinto e ultimo Conto energia è scaduto il 6 luglio 2013.
DETRAZIONE
Con il Decreto Sviluppo 2012 (art. 11 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) è stata aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese di ristrutturazione edilizia, innalzando contemporaneamente il tetto massimo di spesa da 48.000 euro a 96.000 euro. La detrazione è da suddividere in 10 quote annuali di pari importo da calcolarsi a partire dall'anno in cui si è sostenuta la spesa. In queso bonus fiscale rientra anche l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici purché non si produca energia a fini commerciali ma solo per i bisogni energetici dell'abitazione. La detrazione, infine, non è cumulabile con gli incentivi. L'Agenzia delle Entrate, attraverso la R.M. 22/E/2013. ha confermato che la detrazione IRPEF vale per le spese di realizzazione di impianti fotovoltaici, affrontate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (al di fuori di questo periodo vale la detrazione nella misura prevista prima del decreto sviluppo 2012), termine poi esteso a fine anno 2015 dal nuovo Decreto Legge del Governo. La detrazione fiscale è compatibile con lo scambio sul posto (così come il ritiro dedicato).
Lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, è una particolare modalità di valorizzazione dell'energia elettrica che consente al Soggetto Responsabile di un impianto di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l'energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Il meccanismo di scambio sul posto consente al Soggetto Responsabile di un impianto di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell'impianto e delle condizioni contrattuali di ciascun utente con la propria impresa di vendita, ed è calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete e le imprese di vendita sono tenute a inviare periodicamente al GSE. Per maggiori informazioni sul calcolo del contributo in conto scambio è possibile consultare la Delibera ARG/elt 74/08.
Chi è il GSE?Il GSE (ex società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a.) è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell Economia e delle Finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico. Gli indirizzi strategici ed operativi del GSE sono definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il Gestore dei Servizi Energetici promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia attraverso l'erogazione degli incentivi previsti dalla normativa nazionale agli impianti di generazione e con campagne di informazione per un consumo di energia elettrica responsabile e compatibile con le tematiche dello sviluppo sostenibile. |